La Costituzione americana, dacché esiste, proibisce la tortura. Il Bill of Rights, cioè l’insieme dei primi 10 emendamenti adottati dal Congresso nel 1791, è esplicito su questo. Ed è in sintonia con lo spirito illuminista dei Padri Fondatori.
Il Quinto emendamento dice che nessuno “potrà essere obbligato in qualsiasi causa penale a deporre contro se stesso”. E la parola “obbligato” (compelled) fa riferimento alla pratica giudiziaria di torturare un arrestato per fargli confessare un crimine, che può aver commesso oppure no.
L’Ottavo emendamento che dice “Non si potranno esigere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inconsuete” – vieta ogni forma di tortura dopo la sentenza, magari per estorcere al condannato i nomi dei complici.
Che in entrambi i casi si tratti di tortura è chiaro dai dibattiti di allora, in cui la parola “tortura” è pronunciata. Per esempio da George Mason della Virginia, uno dei principali ispiratori del Bill of Rights. Una clausola, dice, proibisce le pratiche dei paesi in cui si usa la tortura e si estorcono confessioni con la violenza. Un’altra clausola proibisce le pene cruel and unusual. Quindi, conclude, “la tortura è inclusa nella proibizione”.
E non si fanno distinzioni fra cittadini e stranieri, prigionieri di guerra, combattenti irregolari. Gli estensori del Bill of Rights sono preoccupati di limitare il potere del governo federale, di impedire che diventi tirannico. Il tema in discussione è “quali sono le prerogative del governo”. E la risposta è che il governo non ha la prerogativa di torturare. Non può torturare nessuno.
Grazie a Juan Cole, “Why the Founding Fathers thought banning torture foundational to the U.S. Constitution”, Informed Comment, 9 dicembre 2014.
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