Short Cuts America: il blog di Arnaldo Testi

Politica e storia degli Stati Uniti

Donald Trump e lo ius soli. Non serve cambiare la Costituzione, basta interpretarla

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George B. Billings Rego, Boston, 1905. Figlio di emigranti portoghesi, è il primo bambino nato nel nuovo Immigration Center del porto, così battezzato in onore del direttore del centro.

Tutti a dire, la birthright citizenship o cittadinanza per diritto di nascita sul territorio nazionale (per ius soli insomma) è un diritto che sta nella Costituzione, per abolirla bisogna abolire o emendare il Quattordicesimo emendamento, un processo lungo e complicato, non si può aggirarlo né con una legge del Congresso né tanto meno con un ordine esecutivo del presidente, qualunque cosa Donald Trump abbia in mente – e comunque, in ogni caso, la Costituzione non si tocca, il Quattordicesimo non si tocca, laddove dice che “tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti, and subject to the jurisdiction thereof [e soggette alla loro giurisdizione, o alla loro sovranità], sono cittadini degli Stati Uniti”.

Nel valutare la possibile strategia di Trump e dei suoi consiglieri giuridici, e i suoi effetti legali e politici, mi sembra che questi ragionamenti siano inadeguati da almeno due punti di vista.

Intanto, se capisco bene (ma le fonti non sono così chiare), quello che vuol fare il presidente Trump non è abolire lo ius soli di per sé, bensì negarlo a coloro che nascono da persone che sul territorio americano non sono autorizzate a esserci, cioè gli undocumented immigrants, oppure che hanno solo un visto temporaneo. I diritti dei figli degli immigrati regolari, i titolari di green card, anche se non cittadini, non dovrebbero essere toccati. E’ quello che capisco quando Trump dice: “una persona arriva qui e fa un bambino, e il bambino è un cittadino degli Stati Uniti… E’ ridicolo”. Oppure quando il vice Mike Pence ricorda che la Corte suprema, in una sentenza di più di un secolo fa, ha certo affermato che il figlio nato negli Stati Uniti di immigrati legali è per ciò stesso cittadino degli Stati Uniti – ma nulla ha detto sui figli di immigrati illegali.

E comunque la lettera del Quattordicesimo emendamento potrebbe ben rimanere intatta: e questo sembra essere il cuore sofisticato dell’operazione, per quello che se ne sa. La lettera del Quattordicesimo potrebbe non solo rimanere intatta – ma, si dice, finalmente verrebbe applicata nel suo vero significato. Perché, si dice, l’intento originario dell’Emendamento non ha niente a che vedere con mamme aliene che mettono piede in terra yankee solo per partorirci un cittadino americano. Riguarda piuttosto i diritti degli ex schiavi appena liberati (entrò in vigore nel 1868, all’indomani della Guerra civile). E poi, in seconda battuta, coloro su cui il governo degli Stati Uniti ha appunto piena “giurisdizione” o sovranità civile e politica, cioè i cittadini e i residenti legali permanenti.

(Secondo alcuni estremisti riguarderebbe solo i cittadini, punto e basta. Ma non è chiaro se Trump vuole seguirli su questo terreno. In un tweet di mercoledì 31 ottobre si limita a riaffermare in modo generico e confuso, il ché certo non è un problema per lui: “La cosiddetta cittadinanza per diritto di nascita, che costa al paese miliardi di dollari ed è ingiusta nei confronti degli altri cittadini, verrà terminata in un modo o nell’altro. Non è coperta dal Quattodicesimo emendamento per via delle parole ‘subject to the jurisdiction thereof’. Molti esperti legali concordano”.)

Questa applicazione che si pretende autentica, e che certo molti contestano anche sul piano storico, potrebbe essere imposta con un ordine esecutivo del presidente che, formalmente, si limiterebbe a specificare il contenuto del testo costituzionale, non a cambiarlo. L’ordine presidenziale verrebbe sicuramente impugnato, e non si vede l’ora che ciò accada: qualcuno solleva una eccezione di incostituzionalità, si va per avvocati e tribunali, si finisce alla Corte suprema. E la Corte suprema ha finalmente la possibilità di testare la costituzionalità – non solo e non tanto dell’ordine del presidente, quanto dell’interpretazione estensiva e troppo generosa (“ridicola”) che è stata data finora del Quattordicesimo emendamento. E questo sembra essere lo scopo ultimo.

Insomma, non si tratta di cambiare la Costituzione, bensì di darne la “giusta” interpretazione tramite una sentenza della Corte suprema. In questo caso una corte ormai amica del presidente in carica, con una solida maggioranza conservatrice. Ma la procedura è ben sperimentata. Basti pensare alle decisioni che, proprio basandosi su alcune clausole dello stesso Quattordicesimo emendamento, hanno prima affermato la costituzionalità della segregazione razziale nel Sud del paese, e poi mezzo secolo dopo l’hanno negata (con Brown v. Board of Education, 1954). O alla decisione Roe v. Wade (1973) sull’aborto o a quella recente sulla legalità dei matrimoni same-sex, elaborate interpretando emendamenti settecenteschi e ottocenteschi che senza dubbio parlano d’altro.

Qualcuno ha tirato in ballo in modo polemico la questione del diritto di portare armi dicendo: ma come, il presidente sostiene che non si può toccare quel diritto perché sta scritto nel Secondo emendamento, quindi è costituzionale e intoccabile, ma è dispostissimo a toccare d’autorità il Quattordicesimo. La polemica acceca. Il paragone è sbagliato, o meglio è giustissimo ma in tutt’altro senso. Tramite la pressione di movimenti sociali e politici e l’attivismo in campo giudiziario i conservatori sono riusciti a far dire al Secondo emendamento, senza cambiarlo di una virgola, quello che vogliono loro, e cioè che esiste un diritto individuale al possesso privato di armi, convalidato dalla Corte suprema solo pochissimi anni fa. Se ci si mettono davvero d’impegno, potrebbero cercare di fare lo stesso con il Quattordicesimo. A testo immutato.

Categorie:Immigrazione

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